argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Per un dirigente medico di struttura complessa, il collocamento a riposo di ufficio nella pubblica amministrazione resta obbligatorio al compimento dei sessantacinque anni di età, salvo il caso in cui il superamento del limite anagrafico serva a consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto a una prestazione pensionistica. Il limite è stato ribadito dall’art. 15 nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, aggiunto dall’art. 13, comma primo, del decreto legislativo n. 229 del 1999, senza alcuna eccezione per i responsabili di struttura complessa.
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Nello stesso senso, v. Cass. 9 giugno 2020, n. 11008, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.