argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La creazione di due programmi informatici non può essere ricondotta all’oggetto di un contratto di carattere assistenziale (cosiddetto di continuità assistenziale) stipulato fra un sanitario e una azienda unità sanitaria locale.
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Il caso è singolare oltre modo. La soluzione è di evidente fondatezza. Le competenze informatiche del medico erano del tutto estranee all’oggetto del contratto.