argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con il suo art. 3, paragrafo 1, lett. f), deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità alla quale hanno diritto i lavoratori in caso di inabilità totale permanente alla loro attività, a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi presso l’impresa utilizzatrice e che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro interinale, sia inferiore a quello cui abbiano diritto i lavoratori della stessa impresa utilizzatrice, nella stessa situazione.
» visualizza: il documento (Corte di Giustizia, sezione sesta, 22 febbraio 2024, C. – n. 649 del 2022, Sig. XXX c. Randstand servicios Ett Sau e altri. )Articoli Correlati: somministrazione di lavoro - parità di trattamento - infortunio sul lavoro - lavoro interinale
E’ difficile inquadrare l’istituto dell’ordinamento spagnolo. La soluzione convince, sulla base del principio di parità di trattamento.