argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 98 / 59 / Ce del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata nel senso per cui l’obbligo di consultazione da esso previsto sorge dal momento in cui, nell’ambito di un piano di ristrutturazione, il datore di lavoro preveda o pianifichi una riduzione dei posti di lavoro il cui numero possa superare le soglie di soppressione dell’art. 1, paragrafo 1, lett. a), e non nel momento in cui, dopo avere adottato misure di riduzione dei licenziamenti, acquisisca la certezza di dovere procedere a recessi in numero superiore a tali soglie.
» visualizza: il documento (Corte di Giustizia, sezione settima, 22 febbraio 2024, C. – n. 589 del 2022, Sig. Jlog e altri c. Resorts Mallorca hotels international Sl.. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - piano di ristrutturazione - misure di riduzione dei licenziamenti - diritto europeo
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