argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Si sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale perché si stabilisca se l’art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva dell’Unione europea 2011 / 98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall’art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso per cui nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l’assegno sociale dell’art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995 e se, pertanto, il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che non estenda agli stranieri titolari del permesso unico oggetto della stessa direttiva l’assegno sociale, già riconosciuto agli stranieri a condizione del fatto che siano titolari di permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.
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Non resta altro se non attendere la decisione dell’Unione europea.