argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18 St. lav., se, in seguito all’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro fissa con suo atto un termine inferiore ai trenta giorni per la ripresa del servizio, il termine è comunque quello legale, ma l’invito conserva i suoi effetti. Decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, il rapporto di estingue.
» visualizza: il documento (Cass. 5 febbraio 2024, n. 3264, ord.. )Articoli Correlati: ordine di reintegrazione - termine legale - ripresa del servizio
La decisione è fondata, in un caso singolare. Il termine di trenta giorni è fissato per legge e la norma integra la volontà negoziale del datore di lavoro.