Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

01/03/2024 - L’ordine di reintegrazione e il termine per la ripresa del servizio.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai sensi dell’art. 18 St. lav., se, in seguito all’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro fissa con suo atto un termine inferiore ai trenta giorni per la ripresa del servizio, il termine è comunque quello legale, ma l’invito conserva i suoi effetti. Decorsi trenta giorni dalla sua ricezione, il rapporto di estingue.

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La decisione è fondata, in un caso singolare. Il termine di trenta giorni è fissato per legge e la norma integra la volontà negoziale del datore di lavoro.