argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora una società cooperativa svolga attività di facchinaggio, deve applicare il contratto collettivo delle imprese di logistica, non quello cosiddetto delle imprese multiservizi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001.
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V. Trib. Lodi 14 dicembre 2023, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Non è del tutto convincente un passaggio della motivazione della sentenza, per cui, se anche in astratto fosse applicabile il contratto cosiddetto delle imprese multiservizi, per la natura dell’attività, si dovrebbe fare riferimento all’altro, a seconda delle specifiche mansioni, affidate in via temporanea. La tesi non persuade. Ai fini dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001 rileva l’attività complessiva, senza la necessità di modificare di volta in volta il contratto collettivo per situazioni occasionali e temporanee. Non a caso, la decisione dimostra come, in astratto, fosse applicabile il contratto collettivo delle imprese di logistica.