Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/01/2024 - Breve disamina delle misure urgenti adottate dal decreto legge n. 145 del 2023. La conversione in legge.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

“Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza”, era stato emanato il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del giorno 16 dicembre 2023).

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le misure urgenti adottate dal decreto legge n. 145 del 2023.

 

Era stata anticipata al giorno 1° dicembre 2023 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022. Ciò al fine di contrastare gli effetti negativi della inflazione e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche (art. 1). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.

Era stato incrementato il valore annuale dell’emolumento relativo al mese di dicembre 2023 previsto dal secondo periodo del 609esimo comma dell’articolo unico della legge di bilancio per l’anno 2022 in favore del personale dipendente delle amministrazioni statali con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (art. 3). La misura è stata confermata, con una integrazione, in sede di conversione in legge.

Poi, il capo IV del decreto legge n. 145 del 2023 si è occupato, nello specifico, delle “misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza”.

Nel dettaglio, era stato incrementato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 17). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.

Inoltre, era stato precisato che la indennità una tantum prevista dal primo comma dell’art. 2 bis del decreto legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, si intende riferita ai “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa” (primo comma dell’art. 18). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.

Infine, per l’anno 2023 era stata prevista una indennità una tantum di importo pari a €. 550,00 (erogabile una sola volta) in favore dei “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico” (secondo comma dell’art. 18). La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito ed erogata dall’Inps nel limite di spesa stabilito (terzo comma dell’art. 18). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.

 

  1. Le ulteriori misure adottate in sede di conversione in legge.

 

In sede di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2023, sono state introdotte ulteriori misure, tra le quali si menzionano:

  • la “armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Anpal e della Agenzia italiana per la gioventù (art. 1 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • le modificazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007 e, nello specifico, la introduzione dell’art. 34 bis e del secondo comma bis dell’art. 37 (art. 2 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • le modificazioni al c. d. testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e, in particolare, agli artt. 50 e 52 del predetto testo unico (art. 3 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • le modificazioni all’art. 31 della legge n. 340 del 2000 in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità (art. 8 ter del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • le modificazioni alla operatività del c. d. Fondo di garanzia per le “PMI” (art. 15 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • la proroga dell’accesso al c. d. cinque per mille a favore delle Onlus (art. 17 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • la integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps (art. 17 ter del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • la proroga al giorno 31 marzo 2024 dell’accesso al c. d. lavoro agile da parte dei lavoratori genitori con figli di età inferiore agli anni quattordici (art. 18 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023);
  • il differimento dei termini degli adempimenti e dei versamenti contributivi e tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del giorno 2 novembre 2023 delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (art. 21 bis del decreto legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023).