argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
“Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza”, era stato emanato il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del giorno 16 dicembre 2023).
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Era stata anticipata al giorno 1° dicembre 2023 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022. Ciò al fine di contrastare gli effetti negativi della inflazione e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche (art. 1). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.
Era stato incrementato il valore annuale dell’emolumento relativo al mese di dicembre 2023 previsto dal secondo periodo del 609esimo comma dell’articolo unico della legge di bilancio per l’anno 2022 in favore del personale dipendente delle amministrazioni statali con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (art. 3). La misura è stata confermata, con una integrazione, in sede di conversione in legge.
Poi, il capo IV del decreto legge n. 145 del 2023 si è occupato, nello specifico, delle “misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza”.
Nel dettaglio, era stato incrementato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 17). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.
Inoltre, era stato precisato che la indennità una tantum prevista dal primo comma dell’art. 2 bis del decreto legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, si intende riferita ai “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa” (primo comma dell’art. 18). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.
Infine, per l’anno 2023 era stata prevista una indennità una tantum di importo pari a €. 550,00 (erogabile una sola volta) in favore dei “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico” (secondo comma dell’art. 18). La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito ed erogata dall’Inps nel limite di spesa stabilito (terzo comma dell’art. 18). La misura è stata confermata in sede di conversione in legge.
In sede di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2023, sono state introdotte ulteriori misure, tra le quali si menzionano: