argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cosiddetto "straining"), e a tale fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti (per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto) si possa risalire al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.
» visualizza: il documento (Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101, ord.. )Articoli Correlati: mobbing - diritti fondamentali - ambiente di lavoro
La sentenza è coerente con i precedenti Cass. 10 luglio 2018, 18164, ord., Cass. 29 marzo 2016, n. 7844, e con la decisione Trib. Milano 9 marzo 2017, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.