argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore licenziato in modo illegittimo e poi reintegrato, in conformità al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento, non avrebbe diritto a ferie annuali retribuite nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, perché non ha svolto un lavoro effettivo e beneficia di un trattamento economico (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 12 ottobre 2023, C. – n. 57 del 2022, Signora YQ c. Reditelslvi silnic dalnic CR. )Articoli Correlati: licenziamento - ferie - orario di lavoro - trattamento economico
V. Cass. 8 marzo 2021, n. 6319; Corte di giustizia, sezione prima, 25 giugno 2020, C. – n. 37 del 2019 e C. – n. 762 del 2018, Signora QM c. Varhoven kasationen sa dna Republika Bulgaria e altri e Signora CV c. Spa Iccrea Banca, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.