argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpretato nel senso per cui essa osta a una normativa nazionale che subordini il diritto a una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per quelli a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, quale il servizio di volo di un pilota, al fine di compensare un particolare carico di lavoro connesso a tale attività (principio ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 19 ottobre 2023, C. – n. 660 del 2020, Sig. MK c. Lufthansa Cityline Gmbh.. )Articoli Correlati: contratto a tempo parziale - orario di lavoro - giusta retribuzione - divieto di discriminazione
Il principio di diritto è inevitabile e convincente. In difetto, non si vede quale sarebbe il significato del principio di parità di trattamento.