argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 79 / 7 / Cee del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale e, in particolare, il suo art. 6 devono essere interpretati nel senso per cui, quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, sia stata respinta dall’autorità competente in base a una normativa nazionale che limiti la concessione alle affiliate di genere femminile, qualora la norma sia una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79 / 7 / Cee, come interpretata da una sentenza della Corte, il giudice nazionale deve ingiungere all’autorità competente non solo di concedere l’integrazione richiesta, ma di corrispondere un risarcimento integrale dei danni subìti, inclusi le spese e i costi della difesa, qualora la decisione illegittima sia stata adottata sulla base di una prassi amministrativa volta alla perdurante applicazione della norma discriminatoria, con la conseguente necessità dell’azione in giudizio.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 14 settembre 2023, C. – n. 113 del 2022, Sig. Dx c. Instituto nacional de la seguridad social e altri. )Articoli Correlati: diritto UE - parità di trattamento - integrazione della pensione - sicurezza sociale - prassi amministrativa - violazione diritto europeo - primato diritto UE
La decisione è inevitabile; restano misteriose le ragioni della deliberata trasgressione alla prima sentenza, con l’ovvia causazione di danni risarcibili. Il principio di diritto in italiano è alquanto confuso.