argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 109, comma secondo, e dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, un ente territoriale può conferire funzioni dirigenziali a personale senza tale qualifica, con il solo riconoscimento di una retribuzione di posizione e di una di inquadramento, graduate in relazione alla natura dell’incarico.
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V. Cass. 13 giugno 2022, n. 19039, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.