argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del giorno 30 giugno 2023 è stata pubblicata la legge 13 giugno 2023, n. 83 (in vigore dal giorno 1° luglio 2023), legge che ratifica: l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, Accordo concluso in Roma il giorno 23 dicembre 2020; il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, Convenzione conclusa in Roma in data 9 marzo 1976. In entrambi i casi, si tratta di atti concernenti la posizione dei lavoratori frontalieri. Inoltre, la legge n. 83 del 2023 prevede alcune “norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.
» visualizza: il documento (l. 13 giugno 2023, n. 83)Articoli Correlati: convenzione contro le doppie imposizioni - remunerazione - Convenzione internazionale - lavoro frontaliero
di Avv. Valentina Zaccarelli
L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concluso il giorno 23 dicembre 2020 si è posto l’obiettivo di “eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri”.
In particolare, “1. (…) i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l’imposta così applicata non può eccedere l’80 per cento dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta a imposizione ed elimina la doppia imposizione. 2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. 3. L’imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d’imposizione è escluso ai fini del presente Accordo” (art. 3 dell’Accordo).
Inoltre, “i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa della imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio” (art. 4 dell’Accordo).
Infine, “1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 2. Nonostante le disposizioni dell’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 3, riducendo di quattro quinti l’importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera” (art. 5 dell’Accordo).
Da ultimo, con il Protocollo aggiuntivo, le parti hanno concordato alcune “disposizioni supplementari che formano parte integrante dell’Accordo” medesimo, tra cui il fatto che, “qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d’imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell’Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d’imposizione mondiale dei residenti a un sistema d’imposizione territoriale”.
Il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa in data 9 marzo 1976 abroga il paragrafo 4 dell’art. 15 della Convenzione medesima, sostituendolo con il seguente: “il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione” (art. I del Protocollo).
Per incidens, la Convenzione datata 9 marzo 1976 era già stata modificata dal Protocollo in data 28 aprile 1978 e dal Protocollo in data 23 febbraio 2015.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 83 del 2023 (“redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani”), “ai lavoratori frontalieri (…), residenti in Italia, che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera (…), si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all’art. 9 dell’Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della citata legge (“deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri”), “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo (…), i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l’attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell’importo risultante da idonea documentazione”.
Altresì, ai sensi dell’art. 6 della predetta legge (“non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro”), “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo (…), sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa”.
Infine, ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge (“modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani”), “1. Per i lavoratori frontalieri (…), la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in deroga all’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall’art. 65, paragrafo 6, secondo periodo, del Regolamento (CE) n. 883 del 2004 (…) del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra (…). 2. Il comma 1 non si applica qualora l’importo della NASpI risulti comunque superiore all’indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera. 3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 (…) la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all’art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l’importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. (…)”.