argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 21, comma secondo, del decreto legislativo n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede che il “magistrato onorario è dispensato, anche di ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi” e non il “magistrato onorario è dispensato, anche di ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”, come previsto dalla norma di delegazione.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 27 luglio 2023, n. 166. )Articoli Correlati: magistrato onorario - infermità - illegittimità costituzionale
Forse, la norma delegata è caduta in un errore materiale, con il salto di una riga. La decisione è di evidente fondatezza.