argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento di azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone l’esistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento di azienda, con la conseguenza per cui non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori.
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Il principio è noto; v. Cass. 29 marzo 2010, n. 7517.