argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Il pubblico dipendente autorizzato a svolgere collaudi per altre pubbliche amministrazioni deve versare alla sua il cinquanta per cento dei compensi, ai sensi dell’art. 61, comma nono, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, 27 luglio 2023, n. 100 del 2023. )Articoli Correlati: collaudo - dipendente pubblico - pubblica amministrazione
La sentenza richiama l’attenzione su una norma non sempre nota.