argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non è giusta causa di licenziamento il comportamento del lavoratore che, in una memoria difensiva, con espressioni sconvenienti, addebiti al datore di lavoro condotte rilevanti sul piano penale e inesistenti, quando le affermazioni siano collegate in modo stretto all’esercizio del diritto di difesa. Nonostante la causa di giustificazione dell’art. 598 cod. pen. non riguardi le frasi calunniose, la coerenza delle affermazioni con le difese esclude il rilievo dell’atto del lavoratore ai fini disciplinari, anche perché l’atto giudiziale è scritto dal difensore.
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Il caso è strano; appare decisiva la considerazione per cui la memoria era stata scritta dal difensore e, quindi, le frasi sconvenienti erano solo in via mediata imputabili al lavoratore.