argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Per la specialità della loro natura, le vecchie autorità portuali, nell’impostazione normativa anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 84 del 1994, si dovevano avvalere di rapporti di lavoro idonei ad affrontare rapporti di lavoro flessibili. Pertanto, non era irrazionale l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. al passaggio a qualifiche superiori non dirigenziali.
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La decisione assolutoria rispetto a scelte molto discutibili del legislatore si trincera dietro il generico riferimento a esigenze di flessibilità, in realtà imprecisate.