argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riguardo ai contratti di somministrazione di lavoro, il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, si applica a decorrere dalla data di scadenza in origine prevista per ciascun accordo, in quanto, a differenza di quanto si può ritenere per i contratti a tempo determinato, la rinnovazione per numerose volte non implica alcun affidamento del lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 30 maggio 2023, n. 15226. )Articoli Correlati: contratti di somministrazione - contratti a tempo determinato - scadenza del termine
V. Cass. 30 settembre 2019, n. 24356, ord.; Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420.