argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del giorno 20 marzo 2023 e in vigore dal giorno successivo) ha attuato la direttiva UE 2020 / 1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del giorno 15 luglio 2020, “che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96 / 71 / CE e la direttiva 2014 / 67 / UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006 / 22 / CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024 / 2012”. Nel dettaglio, il decreto legislativo n. 27 del 2023 ha apportato molteplici modificazioni sia al decreto legislativo n. 136 del 2016, sia al decreto legislativo n. 144 del 2008.
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di Avv. Valentina Zaccarelli
L’art. 1 del decreto legislativo n. 27 del 2023 prevede diverse modificazioni al decreto legislativo n. 136 del 2016.
Con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, l’Italia ha attuato la direttiva 2014 / 67 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del giorno 15 maggio 2014, direttiva concernente la applicazione della direttiva 96 / 71 / CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modificazioni al regolamento UE n. 1024 del 2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (c. d. regolamento IMI).
In primo luogo, è stato sostituito il quarto comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 136 del 2016 (campo di applicazione), per cui oggi alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio si applica il neo introdotto capo III bis.
In secondo luogo, è stato abrogato il quinto comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 136 del 2016 (condizioni di lavoro e di occupazione), per cui oggi, in ipotesi di distacco nell’ambito di un contratto di trasporto, non trova più applicazione la disciplina contenuta nei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 83 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Inoltre, è stato modificato il primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016 (obblighi amministrativi), per cui oggi la comunicazione del distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve avvenire “al più tardi all’inizio del distacco” e non più entro le ore 24.00 del giorno antecedente l’inizio del distacco medesimo.
Altresì, sono stati abrogati i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater del predetto art. 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016, vale a dire le disposizioni relative alla durata trimestrale della comunicazione preventiva di distacco in ambito di trasporto su strada e alla indicazione nella stessa comunicazione preventiva della paga oraria lorda in euro, oltre che delle modalità di rimborso delle spese di viaggio, del vitto e dell’alloggio (primo comma bis); alle copie della comunicazione preventiva (primo comma ter); alla documentazione che doveva essere a bordo del mezzo di trasporto su strada per potere essere esibita agli organi di Polizia stradale in caso di controllo (primo comma quater).
Del pari, è stato abrogato il primo comma bis dell’art. 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016 (sanzioni), per cui oggi non è più applicata alcuna sanzione amministrativa in caso di circolazione su strada senza la necessaria documentazione a bordo.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023 prevede diverse modificazioni al decreto legislativo n. 144 del 2008.
Con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, l’Italia ha attuato la direttiva 2006 / 22 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del giorno 15 marzo 2006, direttiva recante norme minime per la applicazione del regolamento CE n. 561 del 2006, del regolamento UE n. 165 del 2014 e della direttiva 2002 / 15 / CE (tutti in materia sociale nel settore dei trasporti su strada) e che abroga la direttiva 88 / 599 / CEE del Consiglio.
In primo luogo, è stato sostituito il titolo dello stesso decreto legislativo n. 144 del 2008, che prima recava: “attuazione della direttiva 2006 / 22 / CE, sulle norme minime per la applicazione dei regolamenti n. 3820 / 85 / CEE e n. 3821 / 85 / CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88 / 599 / CEE”.
In secondo luogo, sono state sostituite queste disposizioni del decreto legislativo n. 144 del 2008: l’art. 1 (oggetto e ambito di applicazione); l’art. 2 (organismo di coordinamento intracomunitario); l’art. 3 (sistemi di controllo); l’art. 7 (controlli nei locali delle imprese); l’art. 9 (registrazione periodi di altre mansioni); l’art. 11 (sistema nazionale di classificazione del rischio).
Inoltre, sono stati inseriti l’art. 1 bis, in materia di definizioni, e l’art. 2 bis, in materia di tavolo tecnico permanente.
Poi, sono state abrogate queste disposizioni del decreto legislativo n. 144 del 2008: l’art. 4, vale a dire le disposizioni relative al numero complessivo dei giorni di lavoro di ciascun conducente e al numero minimo dio controlli da effettuare; l’art. 5, vale a dire le disposizioni relative alla comunicazione dei dati in merito ai controlli effettuati; l’art. 8, vale a dire le disposizioni relative ai controlli concertati tra Paesi membri della Unione europea; l’art. 10, vale a dire le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra Paesi membri della Unione europea.
Infine, sono stati modificati l’art. 6 (controlli su strada), in merito al quale, da un lato, sono stati sostituiti il primo e il sesto comma e, dall’altro, sono stati introdotti il sesto comma bis e il sesto comma ter; l’art. 12 (migliori prassi); l’allegato 1 al decreto legislativo n. 144 del 2008.