argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Il decreto legislativo n. 36 del 2021 attua l’art. 5 della legge n. 86 del 2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché' di lavoro sportivo. Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del giorno 2 novembre 2022 e in vigore dal giorno 17 novembre 2022) ha disposto numerose integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 36 del 2021.
» visualizza: il documento (decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163)Articoli Correlati: lavoro sportivo - rapporto di lavoro - carattere continuativo
di Avv. Valentina Zaccarelli
Molte delle integrazioni e delle correzioni operate dal decreto legislativo n. 163 del 2022 riguardano il titolo V del decreto legislativo n. 36 del 2021, contenente le disposizioni in materia di lavoro sportivo.
Nel dettaglio, sono così stati modificati gli articoli da 25 a 35 del citato titolo V del decreto legislativo n. 36 del 2021:
- è stato modificato e integrato il primo comma;
- è stato inserito il primo comma bis;
- è stato modificato il secondo comma;
- è stato modificato il terzo comma;
- è stato abrogato il quarto comma;
- è stato sostituito il secondo periodo del sesto comma;
- è stato inserito il sesto comma bis;
- è stato modificato e integrato il primo comma;
- è stato modificato il quarto comma;
- è stato integrato il quinto comma;
- è stato sostituito l’intero articolo, ora denominato “rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”: “1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. 3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9 bis, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. 4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di €. 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto”;
- è stato modificato il primo comma;
- è stato sostituito il secondo comma;
- è stato modificato il terzo comma;
- è stato modificato e integrato il primo comma;
- è stato introdotto il settimo comma bis;
- è stato modificato e integrato il primo comma;
- è stato modificato e integrato il secondo comma;
- è stato modificato il primo comma;
- è stato modificato il secondo comma;
- è stato sostituito il terzo comma;
- è stato introdotto il sesto comma bis;
- è stato modificato il primo comma;
- è stato modificato il terzo comma;
- è stato modificato il quinto comma;
- è stato modificato il sesto comma;
- è stato sostituito il secondo periodo del primo comma;
- è stato modificato il terzo comma;
- è stato modificato e integrato il quarto comma;
- è stato modificato il secondo comma;
- è stato modificato e integrato il quinto comma;
- è stato modificato il sesto comma;
- è stato modificato il settimo comma;
- è stato modificato e integrato l’ottavo comma;
- sono stati inseriti l’ottavo comma bis, l’ottavo comma ter, l’ottavo comma quater e l’ottavo comma quinquies;
- è stato abrogato il quinto comma;
- è stato sostituito il sesto comma;
- sono stati inseriti il sesto comma bis, il sesto comma ter e il sesto comma quater;
- è stato abrogato il settimo comma;
- è stato modificato il primo comma;
- è stato modificato il secondo comma;
- è stato sostituito il quarto comma;
- è stato abrogato il sesto comma;
- è stato modificato e integrato il primo comma;
- sono stati introdotti il primo comma bis e il primo comma ter.
Altresì, sono state modificate le disposizioni in materia di:
- “norme transitorie” (art. 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo n. 163 del 2022);
- “abrogazioni” (art. 52 del decreto legislativo n. 36 del 2021, così come modificato dall’art. 30 del decreto legislativo n. 163 del 2022).