argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del giorno 9 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e in vigore dal giorno 10 agosto 2022 (art. 44 del decreto legge n. 115 del 2022). Il nuovo decreto (decreto c. d. aiuti bis) si pone in linea di continuità con il precedente decreto c. d. aiuti (decreto legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022) e implementa alcune misure al fine espresso di “contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale”. Dal punto di vista giuslavoristico, le misure principali sono: l’aumento della soglia di non imponibilità dei cc. dd. fringe benefit (art. 12 del decreto legge n. 115 del 2022); l’incremento della percentuale dell’esonero della quota dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20 del decreto legge n. 115 del 2022); la estensione a ulteriori categorie di lavoratori della indennità una tantum di importo pari a €. 200,00 (art. 22 del decreto legge n. 115 del 2022). Altresì, si segnalano: - la anticipazione della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre dell’anno 2022 (art. 21 del decreto legge n. 115 del 2022); - il rifinanziamento del c. d. Fondo per il sostegno del potere di acquisto per i lavoratori autonomi (art. 23 del decreto legge n. 115 del 2022); - il rifinanziamento del c. d. Fondo per bonus trasporti e la sua compatibilità con il welfare aziendale (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022).
» visualizza: il documento (decreto legge 9 agosto 2022, n. 115)Articoli Correlati: decreto aiuti - imposte sui redditi - fringe benefit
di avv. Valentina Zaccarelli
Ai sensi del primo comma dell’art. 12 del decreto c. d. aiuti bis, “limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di €. 600,00”.
In altre parole, la norma non si limita a innalzare il valore della soglia di esenzione dei cc. dd. fringe benefit, ma prevede una vera e propria deroga al terzo comma dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, così riconoscendo, ex novo, per l’anno 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (nonché del reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente) anche alle “somme erogate o rimborsate” ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.
Ci si domanda se, in caso di superamento della soglia, sarà tassato l’intero importo (così come previsto dal terzo comma dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi) o solo la differenza (così come sostenuto da chi ritiene che l’art. 12 del decreto c. d. aiuti abbia previsto una vera e propria deroga).
In ogni caso, la verifica della soglia concerne gli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto da questo ultimo corrisposto per tutti i beni e i servizi di cui egli ha fruito nel medesimo periodo di imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti. A tale fine è richiesto che i beni e i servizi assegnati dal datore di lavoro ai lavoratori siano conteggiati a “valore normale”. Inoltre, con riguardo alle “somme erogate o rimborsate (…) per il pagamento delle utenze domestiche”, è necessario che i datori di lavoro acquisiscano e conservino la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del lavoratore in modo coerente con le finalità per le quali le somme medesime sono state corrisposte.
Invece, la norma non pare richiedere (in modo esplicito) la condizione che, ai fini della applicazione della esenzione, i beni, i servizi e le somme debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.
La previsione è legata alla emergenza del “caro bollette”. Per “utenza domestica” dovrebbe intendersi il contratto di fornitura riferito alla abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni, inclusi i locali annessi o pertinenti. Altresì, la “utenza domestica” dovrebbe essere riferita sia al lavoratore, sia al coniuge o ai familiari, ai sensi dell’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi. In merito alla fornitura di energia elettrica, dovrebbero rientrare anche i punti di ricarica privati per veicoli elettrici. In ogni caso, con la risposta all’interpello n. 329 del 2022, la Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di fare rientrare nel piano welfare la offerta ai lavoratori del servizio di ricarica della autovettura elettrica, laddove la promozione di un utilizzo consapevole delle risorse e di atteggiamenti responsabili dei lavoratori verso l’ambiente rientri tra le finalità di educazione ambientale della azienda.
È irrilevante che le somme erogate coprano o meno l’intero costo.
Le citate somme possono cumularsi con la agevolazione pari a €. 200,00 a titolo di buoni carburante prevista dal decreto legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022. Per l’effetto, nell’anno 2022, le azioni di welfare “esentasse” collegate a beni o a servizi concessi dal datore di lavoro ai lavoratori possono raggiungere l’importo complessivo di €. 800,00.
La agevolazione in esame dovrebbe coordinarsi con le altre forme di esenzione riferite alle utenze domestiche, quali, a titolo esemplificativo, il rimborso dei costi sostenuti dai lavoratori in c. d. smart working per il consumo della energia elettrica e per l’utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo), così come previsto nella risposta della Agenzia delle entrate all’interpello n. 314 del 2021.
Ai sensi del primo comma dell’art. 20 del decreto c. d. aiuti bis, “per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La esenzione è così portata a un totale di due punti percentuali.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio pare non essere significativo per i lavoratori con le retribuzioni più basse. Infatti, il vantaggio maggiore dovrebbe ottenersi con una retribuzione annua lorda prossima a €. 30.000,00, per la quale il risparmio netto dovrebbe essere pari a €. 18,00 mensili e a €. 127,64 annuali. Dunque, l’esonero avrebbe un valore inferiore alla indennità una tantum di importo pari a €. 200,00.
Ai sensi del primo comma dell’art. 22 del decreto c. d. aiuti bis, “l’indennità di cui all’articolo 31 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non avere beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino alla data indicata al primo periodo”.
Tramite questo correttivo, la indennità una tantum di valore pari a €. 200,00 è riconosciuta anche a coloro che, in forza nel mese di luglio 2022, non avevano beneficiato dell’esonero contributivo previsto dal 121esimo comma dell’art. 1 della legge di bilancio per l’anno 2022 poiché interessati da eventi protetti da copertura contributiva figurativa integrale. Si tratta, tra l’altro, di lavoratori stagionali, di dottorandi e di assegnisti di ricerca iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, di lavoratori in “cassa integrazione a zero ore”, di lavoratrici in maternità.
La indennità una tantum sarà erogata, per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022, previa consegna della necessaria dichiarazione.
Ai sensi della lett. c. del secondo comma dell’art. 22 del decreto c. d. aiuti bis, la indennità una tantum è estesa anche ai collaboratori sportivi.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la intenzione di studiare un emendamento da presentare in sede di conversione in legge del decreto c. d. aiuti bis al fine di prorogare sino alla fine dell’anno 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori “fragili” e dei lavoratori genitori di figli di età inferiore agli anni quattordici. Infatti, per tali soggetti il “diritto” al c. d. smart working è venuto meno il giorno 1 ° settembre 2022. Il primo tentativo di inserire la proroga nel decreto legge n. 115 del 2022 è stato respinto dalla Ragioneria generale dello Stato in ragione dei costi.
In assenza della proroga, dal giorno 1° settembre 2022 i lavoratori “fragili” e i lavoratori genitori di figli di età inferiore agli anni quattordici sono tornati al lavoro in presenza, fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato, in sede di contrattazione collettiva, una regolamentazione del c. d. smart working.
In ogni caso, si applicano le protezioni già individuate dal decreto legislativo n. 105 del 2022.