argomento: Garante Privacy - Note di Commento
Merita l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa una Regione che, seppure avvalendosi di una società specializzata, effettui una procedura di selezione che provochi la diffusione di dati personali di innumerevoli candidati. In quanto titolare del trattamento dei dati, la Regione rimane responsabile sul piano amministrativo, nonostante il fatto che l’impresa specializzata abbia operato quale responsabile dei trattamenti.
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Il caso è inconsueto. Di fatto, i comportamenti illegittimi sono stati commessi dall’impresa specializzata. La modesta sanzione amministrativa è stata applicata alla Regione perché titolare del trattamento.