argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Il decreto legge n. 172 del 2021 ha introdotto “misure urgenti per il contenimento della epidemia da Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Nello specifico, esso ha: - introdotto il c. d. super green pass; - esteso l’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori. Con la legge 21 gennaio 2022, n. 3 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del giorno 25 gennaio 2022 e in vigore dal giorno 26 gennaio 2022), il decreto legge n. 172 del 2021 è stato convertito in legge, con modificazioni.
» visualizza: il documento (decreto legge n. 172 del 2021)Articoli Correlati: obbligo vaccinale - assenza dal lavoro - esonero
di avv. Valentina Zaccarelli
Nel dettaglio:
- a partire dal giorno 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale è stato esteso anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico valutativi finalizzati al conseguimento della abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie, pena la impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i citati tirocini (art. 1 della legge di conversione del decreto legge n. 172 del 2021);
- sempre a partire dal giorno 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale della c. d. Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 1 del decreto legge n. 172 del 2021, così come modificato dalla legge di conversione n. 3 del 2022).
Inoltre, è stato stabilito il fatto che le specifiche condizioni cliniche documentate comportanti un accertato pericolo per la salute che esonerano dalla vaccinazione possono essere accertate dal medico curante di medicina generale e dal medico vaccinatore (art. 1 del decreto legge n. 172 del 2021, così come modificato dalla legge di conversione n. 3 del 2022).
Infine, è stato sancito il fatto che è considerata giustificata la assenza dal lavoro del personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni del secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 165 per la somministrazione del vaccino contro il virus denominato Covid – 19, assenza che, pertanto, non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio (art. 2 bis del decreto legge n. 172 del 2021, così come modificato dalla legge di conversione n. 3 del 2022).