argomento: Novitá legislative - Note di Commento
La legge 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del giorno 9 dicembre 2021 e in vigore dal giorno 24 dicembre 2021) attribuisce al Governo la “delega (…) per la efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”. Dunque, saranno apportate modificazioni alla disciplina: - della procedura di mediazione e della negoziazione assistita (quarto comma dell’articolo unico della legge delega); - del processo di cognizione di primo grado dinanzi al Giudice in composizione monocratica, al fine di “assicurare la semplicità, la concentrazione e la effettività della tutela e la ragionevole durata del processo (quinto comma dell’articolo unico della legge delega), anche “prevedendo che il Giudice possa formulare una proposta di conciliazione sino al momento in cui trattiene la causa in decisione” (lettera m del quinto comma dell’articolo unico della legge delega), potendo così assumere la denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” (lettera n del quinto comma dell’articolo unico della legge delega); - del processo di cognizione di primo grado dinanzi al Tribunale in composizione collegiale (sesto comma dell’articolo unico della legge delega); - del processo di cognizione di primo grado dinanzi al Giudice di pace (settimo comma dell’articolo unico della legge delega); - del giudizio di appello, sancendo, tra l’altro, che le indicazioni previste a pena di inammissibilità dell’atto introduttivo “siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico” (lettera c dell’ottavo comma dell’articolo unico della legge delega); - del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (nono comma dell’articolo unico della legge delega); - della revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decimo comma dell’articolo unico della legge delega); - delle controversie in materia di lavoro e di previdenza (v. infra); - del processo di esecuzione (dodicesimo comma dell’articolo unico della legge delega); - dei procedimenti in camera di consiglio (tredicesimo comma dell’articolo unico della legge delega); - del procedimento sommario di cognizione di primo grado (quattordicesimo comma dell’articolo unico della legge delega); - dell’arbitrato (quindicesimo comma dell’articolo unico della legge delega). Inoltre, sarà modificata la disciplina delle notificazioni (ventesimo comma dell’articolo unico della legge delega) e saranno istituiti un “rito unificato denominato <procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie>” (ventitreesimo comma dell’articolo unico della legge delega) e un apposito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (ventiquattresimo comma dell’articolo unico della legge delega). Gli obiettivi sono la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, al fine ultimo di “rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti” (diciassettesimo comma dell’articolo unico della legge delega).
» visualizza: il documento (legge 26 novembre 2021, n. 206)Articoli Correlati: riforma del processo civile - strumenti di risoluzione alternativa delle controversie - negoziazione assistita - ragionevole durata del processo
di avv. Valentina Zaccarelli
Ai sensi della lettera q del quarto comma dell’articolo unico della legge delega, sarà prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie dell’art. 409 cod. proc. civ., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità e fermo il disposto dell’art. 412 ter cod. proc. civ., nonché a condizione del fatto che ciascuna parte sia assistita dal suo avvocato e, in via eventuale, dal rispettivo consulente del lavoro. All’accordo potrebbe essere assicurato il regime di stabilità protetta del quarto comma dell’art. 2113 cod. civ..
Ai sensi dell’undicesimo comma dell’articolo unico della legge delega, dovranno essere modificate le norme del codice di procedura civile in materia di lavoro al fine di “unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. Nello specifico, la trattazione delle controversie in cui si chieda la reintegrazione nel posto di lavoro dovranno avere “carattere prioritario” (lettera a dell’undicesimo comma dell’articolo unico della legge delega). Inoltre, anche la azione di impugnazione del licenziamento del socio di cooperativa dovrà essere introdotta secondo il c. d. rito del lavoro, indipendentemente dal fatto che sia o meno cessato il rapporto associativo (lettera b dell’undicesimo comma dell’articolo unico della legge delega). Infine, sarà possibile, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori non proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ. mediante i rispettivi riti speciali disciplinati dal c. d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal decreto legislativo n. 150 del 2011. Tuttavia, la proposizione del giudizio in una delle indicate forme precluderà la possibilità di agire, in via successiva, con rito diverso (lettera c dell’undicesimo comma dell’articolo unico della legge delega).
I decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati dal Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Di grande importanza sarà “curare il coordinamento con le disposizioni vigenti” (lettera a del ventiduesimo comma dell’articolo unico della legge delega), nonché emanare “la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti (…), fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti” (venticinquesimo comma dell’articolo unico della legge delega).