Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

16/09/2021 - La estensione dell’obbligo di certificazione e dell’obbligo vaccinale previste dal decreto legge n. 122 del 2021.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Nella Gazzetta ufficiale n. 217 del giorno 10 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, in vigore dal giorno 11 settembre 2021.

» visualizza: il documento (decreto legge 10 settembre 2021, n. 122) scarica file

Articoli Correlati: certificazione verde - obbligo vaccinale - strutture formative - istituzioni di alta formazione

di avv. Valentina Zaccarelli

“Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, in vista dell’imminente inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico e accademico 2021 / 2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, (…) al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Sars – CoV – 2; “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all’obbligo vaccinale in ambito socio – assistenziale e socio – sanitario”, il decreto legge n. 122 del 2021 prevede:

  1. sino al giorno 31 dicembre 2021, la estensione dell’obbligo di possedere e di esibire la c. d. certificazione verde per accedere in ambito scolastico, educativo e formativo sia da parte del personale, sia da parte di chiunque acceda alle strutture, anche per ragioni di servizio o di lavoro (art. 1);
  2. dal giorno 10 ottobre 2021 al giorno 31 dicembre 2021, la estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio – assistenziali e socio – sanitarie, pena la sospensione della prestazione lavorativa e di tutto ciò che costituisce retribuzione, compenso o emolumento sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, sino al completamento del piano vaccinale e, comunque, sino al giorno 31 dicembre 2021 (art. 2).