argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Resilienza deriva dal participio presente di resilīre, “rimbalzare”, composto da re-, “indietro”, e da salīre, “saltare”[1]. Nella tecnologia dei materiali, essa è la resistenza alla rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto (il cui inverso è l’indice di fragilità); in psicologia, è la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, avversità ed eventi negativi[2]. Resilienza è uno degli obiettivi del piano nazionale che specifica come saranno spesi i miliardi di euro di sovvenzioni e di prestiti previsti dal c. d. Recovery plan (Recovery and Resilience Facility, RRF), uno degli strumenti del Next Generation Eu (NGEU) adottati dalla Unione europea per rispondere alla crisi pandemica. Il piano nazionale di ripresa e resilienza si articola in tre diverse tipologie di riforme: riforme di contesto, consistenti in innovazioni strutturali dell’ordinamento, quali la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della giustizia; riforme abilitanti, funzionali a garantire la attuazione del piano nazionale e, in particolare, a rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi resi alle imprese e ai cittadini, quali la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione e la promozione della concorrenza; riforme settoriali in materia di digitalizzazione; innovazione; competitività; cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. [1] www.garzantilinguistica.it. [2] www.garzantilinguistica.it; v. anche www.treccani.it.
» visualizza: il documento (decreto legge n. 77 del 2021)Articoli Correlati: Recovery plan - piano nazionale di ripresa e resilienza - Next Generation Eu
di avv. Valentina Zaccarelli
Sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del giorno 31 maggio 2021 è stato pubblicato il primo decreto legge in ambito di c. d. PNRR (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in vigore dal giorno 1° giugno 2021), decreto legge avente a oggetto la “governance” del piano nazionale medesimo e le “prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Nel dettaglio, “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per la attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari; considerata la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi a essi riferiti; ritenuta, in particolare, la urgenza di introdurre misure relative alla accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici”, il decreto legge n. 77 del 2021 ha introdotto alcune disposizioni volte a disciplinare la “governance” del c. d. PNRR (artt. da 1 a 12) e a consentire la accelerazione e lo snellimento delle procedure amministrative, oltre che a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa (artt. da 13 a 66).
Con particolare riferimento alla pubblica amministrazione, sono previste misure per la diffusione delle comunicazioni digitali (art. 38) e per la semplificazione degli atti pubblici (art. 39).
Con particolare riferimento alle procedure amministrative, sono previste semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (art. 44); pari opportunità (generazionali e di genere) e semplificazioni sia in materia di affidamento, sia in materia di esecuzione dei contratti pubblici (art. 47, art. 48 e art. 50); modificazioni alla disciplina del subappalto (art. 49).
Inoltre, sono state apportate modificazioni alla legge n. 241 del 1990 (artt. da 61 a 63).
Infine, sono presenti alcune “disposizioni urgenti in materia di politiche sociali” (art. 66). Nello specifico, al comma 563esimo dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, è stato aggiunto questo periodo: “esclusivamente per le medesime finalità (vale a dire, al fine di agevolare l’accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità), l’Inps consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l’accesso, su richiesta dell’interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta (europea della disabilità, n. d. r.). L’Inps, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predette informazioni, nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell’interessato”.
Il giorno 22 giugno 2021, dopo alcune modificazioni, la Commissione europea ha dato il “via libera” al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Ora il c. d. PNRR dovrà essere approvato, in modo definitivo, dal Consiglio della Unione europea.
Molteplici dovrebbero essere le riforme in materia di lavoro e, nello specifico, in ambito di formazione, di ammortizzatori sociali, di razionalizzazione dei contratti di lavoro, di sanzioni per i licenziamenti illegittimi, di lotta al lavoro sommerso, di accesso alle pensioni e di superamento delle diseguaglianze di genere.
Tuttavia, una autorevole dottrina non ritiene il piano nazionale sufficiente a fronteggiare la emergenza in atto (da anni) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto sul fronte della giustizia penale[1].
[1] R. Guariniello, “Sicurezza sul lavoro. Il PNRR non basta: serve una Procura Nazionale”, in www.ipsoa.it.