argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Nella Gazzetta ufficiale n. 79 del giorno 1° aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “misure urgenti per il contenimento della epidemia da Covid – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV – 2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Nello specifico, il decreto legge n. 44 del 2021 ha disciplinato, tra l’altro: - la responsabilità penale conseguente alla somministrazione di un vaccino anti Covid – 19, prevedendo uno “scudo penale” a favore del personale addetto alla somministrazione (art. 3); - l’obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4); - la proroga sino al giorno 31 maggio 2021 della facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di “lavoratori sovrannumerari” (art. 7); - la proroga sino al giorno 31 maggio 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (art. 7); - lo svolgimento delle procedure di reclutamento di personale mediante concorsi pubblici (art. 10).
» visualizza: il documento (decreto legge 1° aprile 2021, n. 44)Articoli Correlati: scudo penale - vaccinazioni anti SARS – CoV – 2 - art. 589 cod. pen - responsabilità colposa per morte o lesioni personali - esercenti professione sanitaria
di avv. Valentina Zaccarelli
Il decreto legge n. 44 del 2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del giorno 31 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo.
Tra le modificazioni più rilevanti (anche se non in tema giuslavoristico) vi è la introduzione della “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19” (art. 3 bis del decreto legge n. 44 del 2021, articolo introdotto in sede di conversione). Nello specifico, è stato sancito il fatto che “1. durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del giorno 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars – CoV – 2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alla emergenza”.
In altre parole, il decreto legge n. 44 del 2021 ha previsto un c. d. “scudo penale in relazione a una specifica operazione sanitaria, quale la somministrazione del vaccino contro il virus c. d. Covid – 19 (c. d. scudo vaccinale). Invece, in seguito alla conversione in legge, è stato introdotto un c. d. scudo penale più vasto, il quale riguarda l’intero esercizio di una professione sanitaria (e, quindi, anche l’esercizio della professione di farmacista, così come l’esercizio della professione di veterinario) nell’ambito della emergenza epidemica.
Si tratta di una ulteriore ipotesi di non punibilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, la quale pone rilevanti problemi in tema di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che in tema di parità di trattamento. Infatti, l’elemento soggettivo di base è la colpa grave, la quale non è prevista per la responsabilità di altri professionisti, i quali sono punibili per colpa semplice, e che è esclusa mediante precisi indici, riconducibili a particolari ed eccezionali fattori critici correlati alla emergenza sanitaria (limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie conseguenti alla contrazione del virus c. d. Covid – 19 e sulle terapie appropriate, scarsità delle risorse umane e delle risorse materiali, minore grado di conoscenze tecniche e di esperienza del personale sanitario non specializzato utilizzato nel corso della emergenza).
In ogni caso, il c. d. scudo penale rileva, appunto, solo in ambito penale e, pertanto, esso non esclude una eventuale responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria. Allo stesso modo, il c. d. scudo penale non esclude né la eventuale responsabilità della struttura sanitaria (configurabile in ipotesi di c. d. contatto sociale), né la eventuale responsabilità del produttore (nello specifico, del vaccino anti Covid – 19, responsabilità i cui limiti sarebbero stati definiti mediante (valide?) clausole negoziali dalla Unione europea).