argomento: Novitá legislative - Note di Commento
La legge 29 aprile 2021, n. 62 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 114 del giorno 14 maggio 2021 e in vigore dal giorno 29 maggio 2021) ha apportato alcune rilevanti modificazioni alla disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, disciplina sancita dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le modificazioni principali riguardano: la retribuzione e i compensi (artt. 157 e 159 del d. P. R. n. 18 del 1967); le assenze dal servizio (art. 157 sexies del d. P. R. n. 18 del 1967); il procedimento disciplinare (art. 164 del d. P. R. n. 18 del 1967); la risoluzione del contratto di lavoro (art. 166 del d. P. R. n. 18 del 1967).
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di avv. Valentina Zaccarelli
Ai sensi dell’art. 157 bis del d. P. R. n. 18 del 1967, così come modificato dalla legge n. 62 del 2021, “la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo della Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire la assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita (…)”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 159 del d. P. R. n. 18 del 1967, così come novellato dalla legge n. 62 del 2021, “in aggiunta alle spese di trasporto, all’impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo. Previa esplicita richiesta dell’impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta una indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento”.
Ai sensi dell’art. 157 sexies del d. P. R. n. 18 del 1967, così come novellato dalla legge n. 62 del 2021, “la astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva la applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all’impiegato assente spetta la intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all’episodio di malattia in corso. Superato il periodo di prova, all’impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, una assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio”.
Ai sensi dell’art. 164 del d. P. R. n. 18 del 1967, così come novellato dalla legge n. 62 del 2021, “(…) il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell’addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. L’impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell’impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o con la irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”.
Ai sensi dell’art. 166 del d. P. R. n. 18 del 1967, così come modificato dalla legge n. 62 del 2021, il termine di preavviso pari a tre mesi “non è dovuto nel caso di: (…) e bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all’art. 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro”.