argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con la legge 22 aprile 2021, n. 60 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del giorno 10 maggio 2021 e in vigore dal giorno 11 maggio 2021) è stato ratificato il Protocollo di emendamento alla c. d. Convenzione n. 108 in data 10 ottobre 2018.
» visualizza: il documento (legge 22 aprile 2021, n. 60 )Articoli Correlati: Convenzione sulla protezione delle persone - trattamento dei dati a carattere personale - trattamento automatico dei dati personali - flussi internazionali di dati - ratifica
di avv. Valentina Zaccarelli
La c. d. Convezione n. 108.
È stato da poco festeggiato il quarantesimo anniversario della c. d. Convenzione n. 108, vale a dire della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento di dati a carattere personale sottoscritta a Strasburgo in data 28 gennaio 1981 ed entrata in vigore il giorno 1° ottobre 1985.
Si tratta del primo trattato internazionale vincolante sulla protezione dei dati personali, il quale ha fornito i pilastri per la emanazione della prima direttiva europea sulla protezione dei dati adottata nell’anno 1995, seguita nell’anno 2018 dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (c. d. Gdpr).
Inoltre, è uno dei più importanti strumenti legali per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei dati personali, oltre che, almeno sino all’anno 2019, l’unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in materia di gestione dei flussi transnazionali di dati, motivi per cui gli Stati contraenti sono bene cinquantacinque in quattro continenti.
Suoi principi cardine sono la correttezza, la liceità e la finalità del trattamento dei dati.
Il Protocollo di emendamento.
Il linguaggio neutro dal punto di vista tecnologico delle sue disposizioni ha permesso alla c. d. Convenzione n. 108 di prosperare per quasi quarant’anni.
Tuttavia, nel mese di ottobre dell’anno 2018 è stato emanato un Protocollo di emendamento, volto a modernizzare la Convenzione medesima.
Nello specifico, il Protocollo di emendamento:
- intende adattare i principi di protezione dei dati alle nuove tecnologie e rafforzare il meccanismo di monitoraggio;
- introduce innovazioni significative in ambito di obbligo di comunicazione delle violazioni dei dati, nonché in ambito di rafforzamento del principio di minimizzazione dei dati e di trasparenza della elaborazione;
- interviene affinché il trattamento dei dati sia effettuato in maniera proporzionata e la responsabilità dei titolari delle informazioni sia rafforzata;
- chiede l’inserimento dei dati biometrici e dei dati genetici nella categoria dei dati sensibili.
In altre parole, il Protocollo di emendamento auspica di riunire (in modo ulteriore) le varie discipline normative sviluppate dai diversi Stati e di formare uno strumento flessibile e solido che, al contempo, agevoli il flusso di dati tra i confini e offra tutele efficaci contro gli abusi.
La legge di ratifica e di esecuzione.
Con la legge n. 60 del 2021 il Protocollo di emendamento è stato ratificato dall’Italia (la quale lo aveva siglato in data 5 marzo 2019) e gli è stata attribuita piena esecuzione, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (prevista “il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo”, art. 37 del Protocollo di emendamento).
La autorità di controllo ai sensi dell’art. 15 della c. d. Convenzione n. 108, così come modificato dall’art. 19 del Protocollo di emendamento, è stato individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (art. 23 della legge n. 60 del 2021).