argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con la legge 22 aprile 2021, n. 53 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del giorno 23 aprile 2021 e in vigore dal giorno 8 maggio 2021), è stata attribuita al Governo la delega ad adottare i decreti legislativi necessari per: - il recepimento di direttive europee; - la attuazione di altri atti della Unione europea.
» visualizza: il documento (legge 22 aprile 2021, n. 53 )Articoli Correlati: legge delega - delega al Governo - direttive europee - orme pensionistiche individuali paneuropee - fondi pensione
di avv. Valentina Zaccarelli
In materia di lavoro.
Nel dettaglio, in materia di lavoro, dovranno essere recepite:
- entro il giorno 1° agosto 2022, la direttiva Ue 2019 / 1552 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea in data 20 giugno 2019, relativa a “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nella Unione europea” (n. 25 dell’allegato A al primo comma dell’art. 1 della legge delega);
- entro il giorno 2 agosto 2022, la direttiva Ue 2019 / 1558 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea in data 20 giugno 2019, relativa all’“equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e per i prestatori di assistenza”, direttiva che abroga la direttiva 2010 / 18 / Ue del Consiglio della Unione europea (n. 27 dell’allegato A al primo comma dell’art. 1 della legge delega).
Inoltre, entro il mese di maggio 2023, il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2019 / 1238 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea in data 20 giugno 2019 (primo comma dell’art. 20 della legge delega). Al riguardo, saranno istituite una Commissione di vigilanza sui fondi pensione (c. d. Covip), nonché autorità nazionali competenti (lett. a del secondo comma dell’art. 20 della legge delega), aventi anche potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie (lett. n del secondo comma dell’art. 20 della legge delega). In particolare, le autorità nazionali competenti vigileranno sulla adozione e sulla corretta attuazione delle procedure in materia di gestione e di controllo delle forme pensionistiche individuali, in coerenza con il generale assetto e con il riparto di competenze previste a livello nazionale tra c. d. Covip, Banca di Italia e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (c. d. Ivass) (lett. a del secondo comma dell’art. 20 della legge delega). Altresì, sarà attribuito ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (cc. dd. pepp) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari del decreto legislativo n. 252 del 2015 (lett. d del secondo comma dell’art. 20 della legge delega).