Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
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29/03/2021 - Il riordino della disciplina in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

L’art. 6 della legge n. 86 del 2019 ha conferito al Governo la delega per il “riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”. Questo “riordino” deve seguire alcuni “principi e criteri direttivi”, quali, tra gli altri: - la organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o per gruppi di attività; - il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; - la introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi che garantiscano la imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti; - la individuazione, anche in ragione della entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale. Pertanto, sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del giorno 18 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, decreto legislativo di “attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”. Il citato decreto legislativo entrerà in vigore il giorno 2 aprile 2021.

» visualizza: il documento (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37) scarica file

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  1. L’agente sportivo.

 

È agente sportivo colui che, “in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato internazionale olimpico, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione” (art. 2, primo comma, lett. a, e art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 37 del 2021).

L’agente sportivo non ha però le “competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247” e, nello specifico, le “competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive” (art. 3, secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 37 del 2021). Infatti, solo gli avvocati possono occuparsi della consulenza legale ai lavoratori sportivi. Al riguardo, è stata confermata la compatibilità tra la iscrizione all’Albo e la iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi.

 

  1. Il riordino della disciplina in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

 

Le disposizioni del decreto legislativo n. 37 del 2021, in attuazione delle delega conferita dall’art. 6 della legge n. 86 del 2019, “definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale” (art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 37 del 2021).

In particolare, il citato decreto legislativo introduce alcuni “principi fondamentali” in materia di:

- accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 4 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- contratto di mandato sportivo (art. 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- incompatibilità e conflitto di interessi (art. 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- obblighi nell’esercizio della attività (art. 7 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- compenso (art. 8 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- società di agenti sportivi (art. 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- tutela dei minori (art. 10 del decreto legislativo n. 37 del 2021);

- regime disciplinare e sanzioni (art. 11 del decreto legislativo n. 37 del 2021).

Poi, è prevista la emanazione, entro il mese di gennaio 2022, di:

  1. una disciplina di attuazione e di integrazione del decreto legislativo n. 37 del 2021, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o della Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  2. un Codice etico degli agenti sportivi, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, in accordo con il Comitato internazionale olimpico.

 

  1. Considerazioni finali.

 

Con il decreto legislativo n. 37 del 2021, la disciplina prevista dal Registro nazionale degli agenti sportivi è stata estesa a tutti i contratti di lavoro sportivo, compresi quelli dilettantistici.

Inoltre, con il decreto legislativo n. 37 del 2021, materie come gli obblighi nell’esercizio della attività di agente sportivo, il contratto di mandato sportivo, il compenso, le cause di incompatibilità e il conflitto di interessi, in precedenza contenute in regolamenti, sono ora disciplinate da norme di rango primario.