argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Il decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del giorno 25 gennaio 2021 e vigente dal giorno 9 febbraio 2021) apporta alcune modificazioni e alcune integrazioni alla disciplina della attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, al decreto legislativo n. 68 del 2018, decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2016 / 97 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea.
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Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c. d. codice delle assicurazioni private)[1], “le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. m – ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. 2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da una impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. m – ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”.
La direttiva Ue 2016 / 97 (c. d. direttiva Idd – Insurance distribution directive) è stata adottata il giorno 20 gennaio 2016, è applicata dal giorno 28 febbraio 2018 e ha abrogato la precedente direttiva 2002 / 92 / Ce in materia di intermediazione assicurativa.
Il cambio di denominazione da “intermediazione” a “distribuzione” assicurativa è indice di uno degli obiettivi principali della nuova direttiva: ampliare il novero dei soggetti ai quali la c. d. Idd si applica, così ricomprendendo tutti coloro che, a vario titolo (agenti, mediatori e operatori di “bancassicurazione”, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi), partecipano alla vendita di prodotti per fornire a terzi servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
La c. d. direttiva Idd ha cercato di raggruppare, di integrare e di armonizzare tutte le precedenti normative vigenti in materia e, oggi, disciplina, in modo più esteso rispetto al passato, la attività di distribuzione assicurativa, mediante la istituzione di sistemi di gestione dei registri e di sistemi di vigilanza più efficienti e semplificati, così rafforzando il livello di tutela del consumatore.
La direttiva Ue 2016 / 97 è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 68 del 2018, il quale ha modificato il c. d. codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005).
La disciplina in materia di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa è stata in parte integrata e in parte modificata dal decreto legislativo n. 187 del 2020, al fine di “assicurare una maggiore aderenza (del codice delle assicurazioni private, n. d. r.) alla c. d. direttiva Idd e una maggiore chiarezza dell’articolato”[2].
Nello specifico, il decreto legislativo n. 187 del 2020 ha:
- precisato la nozione di distribuzione assicurativa e riassicurativa, descrivendone meglio i confini;
- introdotto l’obbligo di iscrizione nel c. d. registro unico degli intermediari anche in capo ai dipendenti e ai collaboratori degli intermediari a titolo accessorio iscritti nelle sezioni e) e f) dell’art. 109 del c. d. codice delle assicurazioni private;
- introdotto l’obbligo di aggiornamento professionale dei dipendenti delle imprese che operano quali distributori e dei produttori diretti;
- esteso gli obblighi di comportamento dell’art. 183 del c. d. codice delle assicurazioni private anche in sede di offerta di contratti assicurativi;
- previsto la adesione obbligatoria delle imprese e degli intermediari a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativi alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
- reso discrezionale la scelta della Autorità di vigilanza di determinare il tipo di sanzione da applicare in caso di violazione;
- reso applicabile alle sanzioni del titolo XVIII del c. d. codice delle assicurazioni private il quarto comma dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale “per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso, la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario della amministrazione che ha accertato la violazione”.
[1] Articolo modificato dal decreto legislativo n. 187 del 2020.
[2] Così recita lo schema di provvedimento che ha preceduto la emanazione del decreto legislativo n. 187 del 2020.