argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Anche con riguardo a un contratto collettivo nazionale stipulato da associazioni di maggiore rappresentatività comparativa, il giudice deve verificare la sufficienza della retribuzione, procedendo all’esame comparativo del trattamento ivi previsto (il contratto del personale di vigilanza) rispetto ad altri paragonabili (il contratto cosiddetto delle imprese “multiservizi”).
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Il principio di diritto è corretto, ma è debole la motivazione sull’insufficienza del trattamento retributivo, poiché non è sufficiente il pure analitico raffronto con altri contratti. E’ stata accantonata con una giustificazione poco convincente la tesi delle associazioni stipulanti secondo cui il limitato trattamento economico (per attività di modesto contenuto professionale) non sarebbe reso razionale da obbiettivi occupazionali. Al contrario, la tesi delle associazioni sindacali è ragionevole (il contenimento della retribuzione potrebbe ridurre i rapporti irregolari) e l’applicazione (doverosa) dell’art. 36, primo comma, cost. avrebbe richiesto una più articolata considerazione dell’effettivo interesse pubblico. Soprattutto, se associazioni sindacali radicate (Cgil e Cisl) si sono risolte a questa soluzione negoziale, non si vede perché dovrebbe essere irrazionale.