argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento Ue n. 492 / 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui tali disposizioni non ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, al figlio di una persona che abbia lasciato lo Stato membro ospitante in cui abbia lavorato, per tornare a vivere nello Stato di cui è cittadino, alla condizione per cui tali figlio presenti un fattore di collegamento con lo Stato membro di origine, in una situazione in cui, da un lato, il figlio risiede dalla nascita nello Stato ospitante e, dall’altro, questo ultimo assoggetta i cittadini che non soddisfano il requisito della residenza e che richiedono l’aiuto finanziario per studiare in un altro stato membro all’esistenza di un fattore di collegamento.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 24 novembre 2022, C. – n. 638 del 2020, Sig. Mcm c. Centrala sudiestoedsnemnden. )Articoli Correlati: diritto dell - sussidio per lo studio
Non ha torto la sentenza a sottolineare come il caso sia stato considerato con il ricorso a parametri generali sulla concessione del sussidio.