argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ nulla la clausola del contratto collettivo nazionale che, in ordine ai permessi sindacali dell’art. 30 St. lav., consenta al datore di lavoro di impedirne o differirne il godimento per sue esigenze aziendali.
» visualizza: il documento (Trib. Brescia 22 dicembre 2021, decr)Articoli Correlati: permessi - contratto collettivo nazionale - esigenze aziendali
Il caso è singolare e la clausola quanto meno insolita. La conclusione è esatta; ai fini del godimento dei permessi, l’interesse aziendale è irrilevante e non deve, né può essere contemperato con le esigenze dell’associazione sindacale.