argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 3, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui tale direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di una impresa utilizzatrice, nonostante quella fornitrice non sia autorizzata a svolgere tale attività. In tale caso, il lavoratore ha comunque diritto a una retribuzione pari a quella che avrebbe percepito se fosse stato assunto dall’impresa utilizzatrice.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 24 ottobre 2024, C. – n. 441 del 2023, Signora Lm c. Omnitel comunicaciones Sl e altri. )Articoli Correlati: contratto di somministrazione di lavoro - diritto europeo - lavoro interinale
Nel diritto italiano il problema non si pone. E’ somministrazione illegittima quella dell’impresa non autorizzata. Le conseguenze sono in [continua ..]