Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

22/04/2024 - La promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del giorno 26 marzo 2024 è stata pubblicata la legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, in vigore dal giorno 10 aprile 2024.

» visualizza: il documento (legge 15 marzo 2024, n. 36) scarica file

Articoli Correlati: sviluppo agricolo - imprenditoria giovanile - aiuto di Stato - agevolazioni fiscali

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. La promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

 

La legge n. 26 del 2024 “è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa della Unione europea” (art. 1).

Premesso che per “impresa giovanile agricola” si intendono “le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti; b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative (…), almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti; c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti” (art. 2), queste sono alcune delle misure di promozione e di sostegno:

  • la istituzione di un “fondo (…) destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato” (art. 3);
  • la previsione di un “regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e della imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta” (art. 4);
  • la previsione di “agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici” (art. 5);
  • la previsione di un “credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione” (art. 6);
  • la previsione di “agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate” (art. 7);
  • la costituzione dell’“Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura”, volto a “favorire sinergie amministrative nel campo dell’imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali” (art. 10).