argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini dell’erogazione dell’assegno mensile di invalidità, occorre tenere conto della remunerazione per il sostentamento del clero, in quanto equiparata ai fini fiscali al reddito da lavoro subordinato e, dunque, computabile ai fini della valutazione delle condizioni economiche prescritte perché si acceda alla prestazione in esame, in difetto di diverse previsioni (principio di diritto enunciato in motivazione).
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La sentenza ricostruisce la natura dell’assegno e il significato del sua equiparazione ai fini fiscali del reddito da lavoro subordinato.