argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della pronuncia dell’art. 3, comma secondo, del decreto legislativo n. 23 del 2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, insussistenza rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, non comprende soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi nelle quali il fatto, accaduto dal punto di vista materiale, non abbia rilievo disciplinare (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 2 novembre 2023, n. 30469, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - contratto a tutele crescenti - nullità del licenziamento - insussistenza del fatto materiale
Nello stesso senso, v. Cass. 8 maggio 2019, n. 12174, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.
Sul tema, nella Rivista, nel terzo fascicolo del 2016, il terzo in assoluto, v. Bavaro – D’Onghia, Profilo costituzionale del licenziamento nullo; Pazienza, Tutele stragiudiziali e giudiziali dopo il decreto legislativo n. 23 del 2015: possibili profili di illegittimità costituzionale; Ghera, Diversificazione delle discipline del licenziamento e principio costituzionale di uguaglianza; Albi, Stabilità del rapporto di lavoro, licenziamento disciplinare e valutazione della proporzionalità.