argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 55, paragrafo 1, lett. a), del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui, qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi implichi l’applicazione di clausole nazionali anticumulo per quanto riguarda prestazioni fra loro autonome, la disciplina europea consente a ciascuno Stato di prevedere, ai fini del calcolo della prestazione da versare, o che occorra dividere l’importo totale dei redditi per il numero di prestazioni o che occorra dividere per lo stesso numero la parte dei redditi che ecceda il massimale di cumulo determinato dalle previsioni nazionali.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 12 ottobre 2023, C. – n. 45 del 2022, Sig. HK c. Service fédéral del pensions. )Articoli Correlati: diritto europeo - previsioni anticumulo - sicurezza sociale - prestazioni autonome
Il lavoratore aveva una pensione in uno Stato e una di reversibilità per il decesso della moglie.