argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in una domenicale, l'art. 22, comma quinto, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, clausola che compensa il disagio con la maggiorazione del trenta per cento della retribuzione, mentre l'art. 24, che ha a oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
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Nello stesso senso, v. Cass. 9 aprile 2010, n. 8458.